Discover how the 2019 Omnibus Regulation impacts cosmetics, including new restrictions on Salicylic Acid and updates on prohibited substances.

Recenti sviluppi europei sui derivati della cannabis

I derivati della cannabis, come l’olio di semi di canapa e il cannabidiolo (CBD), sono molto di moda negli ultimi tempi e molti marchi cosmetici prestano attenzione a questa nuova tendenza del mercato. Come sempre, i nuovi sviluppi, le nuove tecnologie e le nuove pratiche sollevano questioni legali e le autorità europee iniziano a sollevare dubbi (e talvolta preoccupazioni) su questi derivati della cannabis.

A seguito di un incontro a livello di Commissione Europea il 10 dicembre 2018, è stata confermata la pubblicazione di una nota sullo stato della Cannabis nei cosmetici. Gli sviluppi normativi possono richiedere molto tempo nell’UE e, nel frattempo, BIORIUS può fare luce su questo argomento:

Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui cosmetici:
Nell’Allegato II del regolamento, relativo alle sostanze proibite, la voce 306 menziona gli stupefacenti. Si precisa che si tratta di tutte le sostanze elencate nelle tabelle I e II della Convenzione Unica sugli Stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961.

La Convenzione di New York del 30 marzo 1961:
Questa convenzione definisce il termine cannabis come i capolini fioriti o fruttiferi della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie non accompagnate dai luminari) la cui resina non è stata estratta, indipendentemente dalla loro applicazione.

La cannabis, la resina di cannabis, gli estratti e le tinture di cannabis sono elencati nella Tabella I della Convenzione, la stessa tabella a cui fa riferimento l’Allegato II del Regolamento sui cosmetici.

Si deve quindi concludere che i semi e le foglie non accompagnati da capolini non sono inclusi nelle sostanze vietate dal Regolamento (CE) n. 1223/2009.

Cannabidiolo:
Il cannabidiolo è un derivato dei cannabinoidi (CBD) che non sembra avere un effetto psicoattivo, a differenza del tetraidrocannabinolo (THC). Sembra quindi che possa essere utilizzato nei prodotti cosmetici a determinate condizioni:

  • Non deve indurre un effetto fisiologico significativo esercitando un’azione farmacologica o metabolica (come definito nel regolamento cosmetico),
  • L’estratto di cannabidiolo utilizzato deve provenire solo da semi e foglie non accompagnati (Convenzione di New York del 1961).
  • Il contenuto di THC deve essere determinato secondo il metodo comunitario e non deve superare lo 0,20% nella materia prima utilizzata (es. Decreto francese del 22 agosto 1990, R. 5132-86 Codice della salute pubblica),
  • È vietata la presenza di THC nei prodotti finiti, indipendentemente dal suo tasso.
  • La presenza di THC diventa per definizione un’impurezza, quindi sarà opportuno che il valutatore della sicurezza ne valuti la presenza in relazione alla sicurezza del prodotto finito.

Disposizioni nazionali:

Per quanto ne sappiamo, non esistono disposizioni nazionali relative ai derivati della cannabis nei paesi dell’UE. Alcuni paesi come la Svezia, la Francia e la Lituania hanno redatto dei rapporti su questo argomento. Per quanto ne sappiamo, questi rapporti non impediscono ai marchi cosmetici di utilizzare la Cannabis nei cosmetici, a condizione che siano soddisfatte le condizioni sopra riportate.

Tuttavia, BIORIUS è venuta a conoscenza del fatto che le squadre antidroga in Francia controllavano le etichette dei prodotti di diversi marchi di cosmetici. In questa occasione, le autorità francesi hanno ricordato che è vietato mostrare immagini o disegni di foglie di cannabis sulle etichette dei prodotti e su qualsiasi altra comunicazione di marketing. Raccomandiamo ai nostri clienti di usare con cautela questi simboli e di evitarli fino a quando la Commissione Europea non fornirà chiarimenti in merito.

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