La Commissione UE ha pubblicato una nuova normativa(Regolamento UE n. 2017/1413) che limita l’uso dell’ossido di zinco quando viene utilizzato come colorante (CAS 1314-13-2, CI 77947). L’ossido di zinco è un colorante ufficiale elencato nell’Allegato IV (voce 144). Finora poteva essere aggiunto (nella sua forma non nano) a qualsiasi concentrazione in tutte le categorie di prodotti.
L’SCCS ha espresso preoccupazione per l’uso dell’ossido di zinco in caso di rischio di inalazione, poiché le particelle di questo colorante possono causare infiammazioni polmonari. Su questa base, la Commissione UE ha deciso di limitare l’uso dell’ossido di zinco (come colorante) alle applicazioni che non possono comportare l’esposizione dei polmoni dei consumatori. Le polveri sciolte e altri prodotti cosmetici che possono portare all’esposizione dei polmoni dei consumatori rientrano nell’ambito di applicazione di questo regolamento.
Questo nuovo emendamento al Regolamento UE sui cosmetici (CE n. 1223/2009) entrerà in vigore il 24 agosto 2017 e la Commissione UE ha concesso brevi periodi di transizione:
- A partire dal 24 febbraio 2018 (6 mesi a partire da ora) solo i prodotti cosmetici conformi al presente Regolamento potranno essere immessi sul mercato dell’Unione (in particolare, non sarà più possibile immettere sul mercato prodotti non conformi dopo questa data).
- A partire dal 24 maggio 2018 (tra 9 mesi) saranno resi disponibili sul mercato dell’Unione solo i prodotti cosmetici conformi a questo Regolamento (ovvero i prodotti non conformi saranno ritirati dal mercato entro questa data).