L’11 luglio 2016, la Commissione UE ha pubblicato un nuovo atto legislativo (Regolamento UE n. 2016/1120), che mira a regolamentare ulteriormente l’uso del nero carbone (sia nella sua forma normale che in quella nanometrica) nei prodotti cosmetici. Questo nuovo emendamento al Regolamento UE sui cosmetici (CE n. 1223/2009) entrerà in vigore il 1° agosto 2016 e non prevede alcun periodo di transizione, il che significa che l’attuazione dei nuovi requisiti legali sarà immediata.
Finora il nero carbone era consentito nei prodotti cosmetici attraverso la voce 126 dell’Allegato IV e dovevano essere rispettati solo i criteri di purezza previsti dal Regolamento UE n. 231/2012 (vedi E 153).
Questa voce precedente è stata suddivisa in due nuove voci:
- Voce 126 per il nero carbone non nano: l’uso di questo colorante rimane illimitato, ma i criteri di purezza sono ora diversi (e in qualche modo più severi):
Criteri di purezza | Requisiti precedenti | Nuovi requisiti |
Purezza | 95 % | 97 % |
Contenuto di cenere | ≤ 4 % | ≤ 0.15 % |
Benzo(a)pirene | ≤ 50 ppb | ≤ 5 ppb |
Arsenico | ≤ 3 ppm | Idem |
Piombo | ≤ 2 ppm | ≤ 10 ppm |
Mercurio | ≤ 1 ppm | ≤ 1 ppm |
Cadmio | ≤ 1 ppm | Nessuna specifica |
Totale IPA | Nessuna specifica | ≤ 500 ppb |
Dibenz(a,h)antracene | nessuna specifica | ≤ 5 ppb |
- Voce 126a per il nero di carbonio nano: l’uso di questo colorante è limitato al 10% e si applicano anche i criteri di purezza sopra descritti. Devono essere soddisfatte anche altre due condizioni:
- Non deve essere utilizzato in applicazioni che possono comportare l’esposizione dei polmoni dell’utente finale per inalazione.
- Dimensione primaria delle particelle ≥ 20 nm.