Il regolamento (UE) n. 2016/314 è stato appena pubblicato ed entrerà in vigore il 25 marzo 2016. Questa nuova normativa tiene conto delle recenti indagini tossicologiche condotte sull’Etossidiglicole e implementa le restrizioni d’uso su questa base. L’etossidiglicole, noto anche come DEGEE (CAS 111-90-0), è un ingrediente cosmetico ampiamente utilizzato come solvente in molte categorie di prodotti, in particolare nei prodotti per l’acconciatura, nelle creme per il viso e nei profumi.
Soprattutto a causa del rischio di danni ai reni, la Commissione UE e gli Stati membri hanno votato le restrizioni che seguono:
Tipo di prodotto | Livello di utilizzo massimo |
Prodotti ossidanti per la tintura dei capelli | 7 % |
Prodotti per la tintura dei capelli non ossidanti | 5 % |
Prodotti a risciacquo diversi dalle tinture per capelli | 10 % |
Altro prodotto cosmetico non spray | 2.6 % |
I seguenti prodotti spray: profumi pregiati, spray per capelli, antitraspiranti e deodoranti | 2.6 % |
Inoltre, l’uso dell’Etossidiglicole negli occhi e nei prodotti orali sarà vietato. Infine, è stato stabilito un rigoroso criterio di purezza: il livello di impurità del glicole etilenico nell’Etossidiglicole deve essere ≤ 0,1 %.
L’applicazione delle suddette restrizioni è stata rinviata per consentire all’industria di apportare le necessarie modifiche alle formulazioni dei prodotti. Sono stati concessi dodici mesi per immettere sul mercato i prodotti conformi e per ritirare dal mercato i prodotti non conformi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
In altre parole, le restrizioni sull’Etossidiglicole saranno applicate il 25 marzo 2017.