Verso un (quasi) divieto delle microplastiche nei prodotti cosmetici
L’ECHA, l’Agenzia Chimica Europea, ha pubblicato le sue conclusioni alla Commissione Europea sulla futura restrizione delle microplastiche nell’UE. La restrizione proposta, che deve ancora essere approvata dalla Commissione, dovrebbe avere un impatto sull’industria cosmetica. L’adozione di questo nuovo atto legislativo potrebbe avvenire già alla fine del 2021, ma più probabilmente nel 2022. Sono previsti periodi di transizione, tranne che per le microsfere (microplastiche esfolianti) nei cosmetici, che saranno vietate non appena il regolamento sarà applicato.
Microplastica e sfide ambientali
La plastica ci facilita la vita in molti modi e spesso è più leggera o costa meno di materiali alternativi. Tuttavia, se non vengono smaltiti o riciclati correttamente, possono finire nell’ambiente dove rimangono per secoli e si degradano in pezzi sempre più piccoli. Questi piccoli pezzi (in genere più piccoli di 5 mm) sono chiamati microplastiche e sono preoccupanti.
Le microplastiche sono particelle solide di plastica composte da miscele di polimeri e additivi funzionali. Le microplastiche possono essere formate involontariamente o prodotte deliberatamente e aggiunte ai prodotti per scopi specifici, come le microsfere esfolianti negli scrub per il viso o per il corpo (microbeads) o i glitter decorativi nei prodotti per il make-up.
Complessivamente, si stima che ogni anno nell’UE vengano utilizzate circa 145.000 tonnellate di microplastiche, di cui circa 42.000 finiscono nell’ambiente. La proposta dell’ECHA dovrebbe impedire il rilascio di 500.000 tonnellate di microplastiche in 20 anni.
Restrizione proposta
Se la legislazione verrà adottata, la concentrazione di una microplastica in una miscela da immettere sul mercato dell’UE non dovrà superare lo 0,01% in peso/peso. Nel contesto di questa restrizione (che equivale più o meno a un divieto), vengono utilizzati 4 criteri per determinare se un materiale si qualifica o meno come microplastica:
- Polimero sintetico
- I polimeri non biodegradabili (che includono ma non si limitano alla plastica) rientrano nell’ambito di questa restrizione.
- Stato solido
- Solo i polimeri solidi rientrano nella definizione di microplastica.
- Morfologia delle particelle
- Il problema delle microplastiche è associato alle particelle. Solo “minuscoli pezzi di materia con confini fisici definiti” rientrano nell’ambito della definizione di microplastica.
- Dimensioni
- Solo le particelle contenenti polimero solido in cui ≥ 1% w/w delle particelle hanno (i) tutte le dimensioni 1 nm ≤ x ≤ 5 mm, o (ii) una lunghezza di 3 nm ≤ x ≤ 15 mm e un rapporto tra lunghezza e diametro di >3 rientrano nell’ambito di questa restrizione.
Esiste una deroga che riguarda il settore cosmetico. Ciò significa che anche se un materiale si qualifica come microplastica, la restrizione non si applica: la “Deroga 5b”[1]. In pratica, questa disposizione derogherebbe alle norme sulla formazione delle pellicole. funzioni delle microplastiche nei prodotti cosmetici poiché le particelle di microplastica cessano di esistere nel momento in cui vengono utilizzate (ad esempio, si “dissolvono”, si “fondono” o si “gonfiano” in modo permanente a contatto con l’acqua a tal punto da non poter più essere considerate particelle in quanto hanno perso la loro interfaccia o superano le dimensioni rilevanti).
Tuttavia, questa deroga sarebbe accompagnata da specifici obblighi di etichettatura e segnalazione (vedi sotto). Pertanto, l’eliminazione graduale dell’uso dei polimeri (vedi Allegato II) nei prodotti cosmetici potrebbe essere un’opzione da prendere in considerazione da parte di alcuni marchi cosmetici.
Impatto della restrizione proposta
La restrizione avrebbe un impatto principalmente sull’industria cosmetica attraverso le microsfere (microplastiche con proprietà abrasive utilizzate per esfoliare), i glitter e le fragranze incapsulate. I polimeri disciolti, i polimeri naturali e, in generale, i polimeri biodegradabili o i polimeri che non si presentano sotto forma di microplastica al momento dell’uso non rientrano nell’ambito di applicazione della restrizione proposta.
Per alcune funzioni, è difficile stabilire a priori se il polimero sia o meno una microplastica ammissibile alla “Deroga 5b”. Inoltre, l’ECHA riconosce che, semplicemente guardando il nome INCI di un ingrediente, non è possibile concludere che un polimero sia una microplastica o meno. È in gran parte responsabilità dei fornitori di materie prime fornire queste informazioni e dei marchi di cosmetici rimanere vigili su ciò che utilizzano.
Obblighi di etichettatura
Se la normativa verrà adottata, ogni fornitore di una sostanza o miscela contenente una microplastica ammissibile alla “Deroga 5b” dovrà garantire che, ove applicabile, l’etichetta e/o la scheda di sicurezza (SDS) e/o le “istruzioni per l’uso” e/o il “foglietto illustrativo” forniscano, oltre a quelle richieste da altre normative pertinenti, tutte le istruzioni per l’uso necessarie a evitare il rilascio di microplastica nell’ambiente, anche nella fase del ciclo di vita dei rifiuti. Le istruzioni devono essere chiaramente visibili, leggibili, indelebili e possibilmente sotto forma di pittogrammi.
Questo requisito si applicherebbe sia al produttore di microplastiche, sia all’utilizzatore industriale a valle di queste microplastiche, sia all’utilizzatore finale a valle (il marchio cosmetico se si trova nell’UE o il suo importatore nell’UE in caso contrario).
Obblighi di rendicontazione
Se la legislazione verrà adottata, le sostanze o le miscele contenenti microplastiche destinate all’uso in siti industriali (situati nell’UE) saranno soggette all’obbligo di notifica annuale ai sensi dell’articolo 111 del regolamento REACH (CE n. 1907/2006). Le informazioni da riportare possono essere riassunte come segue:
- Una descrizione dell’utilizzo di microplastica nell’anno solare precedente,
- Per ogni utilizzo, informazioni generiche sull’identità del polimero o dei polimeri utilizzati,
- Per ogni utilizzo, una stima della quantità di microplastiche rilasciate nell’ambiente nell’anno solare precedente.
Inoltre, ogni fornitore che immette una microplastica ammissibile alla “Deroga 5b” dovrà inviare all’ECHA il formato richiesto dall’Articolo 111 del REACH, entro il 31 gennaio di ogni anno solare:
- Una descrizione dell’uso finale previsto della microplastica immessa sul mercato nell’anno solare precedente,
- Per ogni uso finale previsto, informazioni generiche sull’identità del polimero o dei polimeri immessi sul mercato,
- Per ogni uso finale previsto, una stima della quantità di microplastiche rilasciate nell’ambiente nell’anno solare precedente.
Il Comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA ha riconosciuto che l’obbligo di segnalazione potrebbe essere sproporzionato per le piccole aziende che immettono piccoli volumi di microplastiche nel mercato dell’UE. Pertanto, la Commissione Europea potrebbe concedere delle esenzioni nella sua proposta di regolamentazione.
Periodi di transizione
A livello di ECHA sono stati proposti tre distinti periodi di transizione per gestire l’attuazione della proposta di restrizione. Questi periodi di transizione inizieranno nel momento in cui il regolamento verrà adottato:
- Nessun periodo di transizione per i prodotti cosmetici contenenti microsfere. L’assenza di un periodo di transizione è in linea con una serie di disposizioni nazionali già in vigore nell’UE che vietano le microsfere nei cosmetici dal 2018, 2019 o 2020.
- 4 anni di periodo di transizione per i prodotti cosmetici da risciacquo (che contengono microplastiche ma non microsfere).
- 6 anni di periodo di transizione per i prodotti cosmetici leave-on (contenenti microplastiche ma non microsfere).
Inoltre, si applicheranno periodi di transizione specifici per i requisiti di etichettatura e rendicontazione:
- 2 anni per applicare gli obblighi di etichettatura
- 3 anni per applicare gli obblighi di comunicazione
I prossimi passi
- Una proposta di regolamentazione potrebbe essere emessa già nel maggio 2021.
- Le discussioni si svolgeranno nel corso del 2021 e la votazione potrebbe avvenire entro settembre.
- L’adozione del regolamento potrebbe avvenire già alla fine del 2021, ma più probabilmente nel 2022. I periodi di transizione inizieranno al momento dell’adozione del regolamento.
Ci auguriamo che questa lettera possa essere d’aiuto. Non esitare a contattarci per maggiori informazioni.
Autore : Dr. Frédéric Lebreux
Allegato I: Riferimenti
Pagina ECHA sulle microplastiche
https://echa.europa.eu/hot-topics/microplastics
Allegato XV Rapporto sulle restrizioni
https://echa.europa.eu/documents/10162/05bd96e3-b969-0a7c-c6d0-441182893720
Parere finale del Comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA e del Comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA
https://echa.europa.eu/documents/10162/a513b793-dd84-d83a-9c06-e7a11580f366
ECHA Q&A Dicembre 2020
Registro ECHA delle intenzioni di restrizione fino al risultato
https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18244cd73
Allegato II: Elenco non esaustivo di polimeri che possono essere considerati microplastiche ed eventualmente soggetti a restrizioni
Polimero | Funzione |
Nylon-12 (poliammide-12) | Raggruppamento, controllo della viscosità, opacizzazione (ad es. creme per le rughe) |
Nylon-6 | Agente di carica, controllo della viscosità |
Poli(butilene tereftalato | Formazione del film, controllo della viscosità |
Poli(etilene isotereftalato) | Agente di carica |
Poli(etilene tereftalato) | Adesivo, formazione di pellicole, fissativo per capelli; regolatore di viscosità, agente estetico (ad es. glitter in bagnoschiuma, trucco) |
Poli(metilacrilato) | Sorbente per la somministrazione di principi attivi |
Poli(pentaeritril tereftalato) | Formazione della pellicola |
Poli(propilene tereftalato) | Stabilizzante dell’emulsione, condizionante della pelle |
Polietilene | Abrasivo, filmogeno, controllante della viscosità, legante per polveri |
Polipropilene | Agente di carica, agente di aumento della viscosità |
Polistirolo | Formazione della pellicola |
Politetrafluoroetilene (Teflon) | Agente di carica, modificatore di scivolamento, agente legante, condizionatore della pelle |
Poliuretano | Formazione di pellicole (ad esempio maschere per il viso, creme solari, mascara) |
Poliacrilato | Controllo della viscosità |
Copolimero di acrilati | Legante, fissativo per capelli, formazione di film, agente di sospensione |
Copolimeri di stearato di allile/acetato di vinile | Formazione di pellicola, fissativo per capelli |
Copolimero etilene/metilacrilato | Formazione della pellicola |
Copolimero etilene/acrilato | Formazione di film in creme solari impermeabili, gellanti (ad es. rossetti, prodotti in stick, creme per le mani) |
Copolimero butilene/etilene/stirene | Controllo della viscosità |
Copolimero di stirene e acrilati | Microsfere estetiche e colorate (ad esempio per il trucco) |
Trimetilsilicato (resina siliconica) | Formazione di film (ad es. cosmetici colorati, trattamenti per la pelle, trattamenti solari) |
[1] “Sostanze o miscele contenenti microplastica le cui proprietà fisiche sono permanentemente modificate durante l’uso finale, in modo tale che i polimeri non soddisfano più il significato di microplastica di cui al paragrafo 2(a)”. La perdita temporanea della forma microplastica non è da considerarsi una deroga.