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Le informazioni sull’imballaggio sono qualcosa di importante nell’UE

Trascurato per decenni, il packaging cosmetico solleva sempre più domande e BIORIUS ha osservato che la Commissione Europea e le Autorità Nazionali si stanno interessando gradualmente a questo argomento.
BIORIUS è desiderosa di adeguarsi allo stato dell’arte e di difendere al meglio gli interessi dei propri clienti. Per questo motivo, di seguito abbiamo riassunto gli aspetti legali che dovresti considerare prima di acquistare le confezioni o di inviare i dati a BIORIUS.

Obblighi derivanti dal Regolamento europeo sui cosmetici (CE n. 1223/2009)

Il Regolamento Cosmetici prevede che il marchio cosmetico e la sua Persona Responsabile UE raccolgano informazioni sull’imballaggio, ovvero sul contenitore (o imballaggio primario) a diretto contatto con il prodotto cosmetico. Per anni la legislazione è rimasta non prescrittiva, ma gli sviluppi normativi sono apparsi sullo schermo radar (vedi nota esplicativa) e potrebbero rendere la necessità di queste informazioni più critica in futuro.

Oggi la legislazione prevede che un marchio di cosmetici debba, al fine di condurre una corretta valutazione della sicurezza, conoscere parzialmente o totalmente:

  • La composizione del materiale di imballaggio (comprese le sostanze tecniche come gli additivi) e l’idoneità per i prodotti cosmetici.
  • Le impurità tecnicamente inevitabili.
  • Le proprietà barriera del materiale di imballaggio.
  • La possibile migrazione di sostanze dall’imballaggio al prodotto cosmetico e le possibili interazioni tra l’imballaggio e il prodotto cosmetico.

Per il momento la decisione di indagare su questi elementi spetta al Valutatore della Sicurezza. Tuttavia, BIORIUS vede sempre più pressioni da parte delle autorità e delle associazioni di categoria per rivedere attivamente questi punti.

In pratica, si consiglia vivamente a un marchio di cosmetici di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni sulle proprie confezioni e di condividerle con BIORIUS. Come minimo, queste informazioni devono includere:

  • La scheda di sicurezza di ogni imballaggio a stretto contatto con la formula cosmetica e la descrizione generale dei materiali utilizzati in questo imballaggio.
  • Il Certificato di Analisi di ogni pezzo di imballaggio a stretto contatto con la formula cosmetica (con dettagli su piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente).
  • Nella maggior parte dei casi, lo studio di compatibilità, eseguito contemporaneamente al test di stabilità, dimostra che la confezione non si deteriora nel tempo (perdite, aspetto).

Altre informazioni sono molto utili:

  • Dichiarazione di “conformità al contatto con gli alimenti”: se l’imballaggio utilizzato per un cosmetico viene utilizzato anche per gli alimenti ed è conforme al Regolamento CE n. 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti, ciò indica che l’imballaggio è sicuro e adeguato. Tuttavia, il cosmetico deve essere rappresentativo del tipo di alimento inizialmente destinato a questa confezione. Nel caso in cui questa dichiarazione non possa essere fornita, il fornitore dell’imballaggio deve essere in grado di giustificare l’assenza di garanzia.
  • Dichiarazione di “conformità al Regolamento Cosmetico”: BIORIUS deve sapere se l’imballaggio contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC ai sensi del regolamento REACH), sostanze di cui all’allegato II o III del regolamento sui cosmetici o sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).
  • I risultati di un test di migrazione sono considerati un gold standard per dimostrare la sicurezza e la conformità di un imballaggio.

Obblighi derivanti dalla Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (CE n. 62/1994)

Questa direttiva riguarda la protezione dell’ambiente e sono stati applicati diversi requisiti per ridurre l’inquinamento legato all’imballaggio. I due requisiti principali di questa legislazione sono:

  • Livelli di concentrazione di metalli pesanti presenti negli imballaggi: Gli Stati membri devono garantire che la somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei loro componenti non superi le 100 ppm.
  • Restituzione, raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio: i marchi cosmetici sono responsabili dei loro rifiuti e devono contribuire finanziariamente a un sistema di raccolta dei rifiuti. Il sistema principale nell’UE è il “Punto Verde“, ma ne esistono altri(Elenco degli organismi nazionali di gestione dei rifiuti).

Altri obblighi

Oltre ai requisiti legali e agli sviluppi normativi sopra riportati, i marchi cosmetici dovrebbero prestare attenzione alle disposizioni nazionali. Infatti, ogni Stato membro dell’UE è autorizzato a regolamentare gli aspetti che non sono già regolamentati a livello europeo. Ad esempio, il logo “Triman” (vedi immagine) sarà apposto in Francia sugli imballaggi realizzati con materiali riciclabili. Gli importatori e i distributori di un marchio cosmetico sono responsabili della corretta applicazione di queste disposizioni nazionali.

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