Come previsto dal Regolamento UE sui cosmetici (CE n. 1223/2009, articolo 20), l’accettabilità delle indicazioni sui prodotti cosmetici è determinata dalla loro conformità ai criteri comuni. Stabiliti dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell’UE, questi criteri comuni sono riportati nel Regolamento UE n. 655/2013 e ulteriormente dettagliati nelle linee guida disponibili sul sito web della Commissione europea. Quando si sviluppa una richiesta di risarcimento cosmetico, è necessario prendere in considerazione sei criteri comuni: Conformità legale, Veridicità, Supporto probatorio, Onestà, Equità e Decisione informata.
Fin dal primo giorno, il Parlamento e il Consiglio dell’UE hanno temuto che l’uso di criteri comuni potesse portare a una regolamentazione inefficace delle indicazioni cosmetiche nell’UE. Infatti, la loro applicazione richiede spesso una valutazione esperta delle informazioni disponibili e un’interpretazione giuridica dei criteri comuni, che può essere difficile e altamente soggettiva. Pertanto, si è deciso di applicare questo quadro normativo relativamente morbido per alcuni anni e poi stabilire se regolamenta adeguatamente il mercato. Infatti, l’articolo 20 del Regolamento UE sui cosmetici recita:
“Entro l’11 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’uso delle indicazioni sulla base dei criteri comuni adottati ai sensi del secondo comma. Se la relazione conclude che le indicazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici non sono conformi ai criteri comuni, la Commissione adotta misure appropriate per garantire la conformità in collaborazione con gli Stati membri.”
Il 19 settembre la Commissione UE ha consegnato al Parlamento e al Consiglio UE il suo rapporto, che riassume in 11 pagine il livello di regolamentazione delle indicazioni cosmetiche nell’UE. Per questo rapporto, la Commissione europea ha utilizzato i dati forniti da 21 Stati membri dell’UE e ha analizzato 38995 indicazioni cosmetiche. Di questi 38995 reclami cosmetici, 3730 sono stati considerati non conformi (9,6%). Secondo quanto riportato, il 70% delle indicazioni non conformi sono state trovate online, ma solo il 17% sui prodotti reali e il 13% sulle brochure.
Su questa base, la Commissione UE conclude che “L’attuale quadro normativo europeo per le indicazioni e la pubblicità dei prodotti cosmetici è molto completo e garantisce un elevato livello di protezione dei consumatori. Allo stesso tempo, consente all’industria cosmetica europea di essere competitiva all’interno dell’UE e nel mondo”. e non raccomanda l’applicazione di un sistema più severo per la regolamentazione delle richieste di risarcimento.
Tuttavia, la Commissione UE riconosce che l’attuale quadro normativo non offre una soluzione soddisfacente per la gestione delle indicazioni “free from” e “hypoallergenic”. A questo proposito, la Commissione UE fa riferimento al lavoro in corso per migliorare la situazione.
Per essere più precisi, la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE hanno rivisto le linee guida per l’applicazione dei criteri comuni e hanno aggiunto due allegati, uno relativo alle dichiarazioni “free from” (allegato III) e uno sull’indicazione “ipoallergenico” (allegato IV). Queste linee guida sono ancora una bozza ma dovrebbero essere finalizzate molto presto (nei prossimi mesi) e non si prevedono cambiamenti significativi. Una volta approvate da tutti gli Stati membri dell’UE, l’applicazione di queste linee guida diventerà obbligatoria, anche se con un periodo di transizione di 2 anni per correggere le indicazioni sopra descritte.