L’impatto della direttiva UE 2019/904 e del regolamento UE 2020/2151 sui prodotti cosmetici

Nuovi requisiti obbligatori di etichettatura per le salviette umidificate all’orizzonte

Gli effetti dell’inquinamento da plastica sugli habitat naturali sono noti a tutti, basti pensare al vortice di rifiuti del Pacifico – letteralmente un’isola di plastica – o ai piccoli pezzi di plastica sparsi sulla sabbia. Alla luce di questa emergenza globale, l’Europa si sta finalmente muovendo per apportare i cambiamenti tanto necessari mettendo in vigore la Direttiva (UE) 2019/904.

L’obiettivo di questa direttiva, nota anche come direttiva sulla plastica monouso (SUP), è quello di ridurre i rifiuti di plastica e i loro effetti devastanti sull’ambiente e sulla sicurezza umana, promuovendo al contempo il passaggio a un’economia innovativa, sostenibile e circolare.

Ai sensi dell’art. 2, la Direttiva si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e alle attrezzature da pesca contenenti plastica. In che misura, quindi, questa disposizione eserciterà i suoi effetti sui prodotti cosmetici?

Che cos’è un prodotto di plastica monouso?

Per prima cosa, è importante definire cosa si intende per prodotto di plastica monouso. L’art. 3(2) lo definisce come: “Il diritto di proprietà intellettuale”. 3(2), lo definisce come:

“un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica e che non è stato concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nell’arco della sua vita, più viaggi o rotazioni, per essere restituito a un produttore per essere ricaricato o riutilizzato per lo stesso scopo per cui è stato concepito”. A questo proposito, i prodotti di plastica monouso sono progettati per essere utilizzati una volta o per un periodo molto breve, dopodiché possono essere smaltiti. Alcuni esempi sono già noti, come i “famigerati” bastoncini cotonati e le cannucce, ma il fenomeno si estende anche alle posate di plastica, ai piatti, ai contenitori per alimenti e persino alle salviette umidificate.

Quali salviette umidificate saranno coperte dalla direttiva?

Come riportato nella Direttiva, le salviette umidificate sono articoli per l’igiene personale pre-inumiditi, ma anche le maschere per il viso potrebbero essere incluse in questa categoria. Qualsiasi prodotto per l’igiene personale progettato per essere utilizzato una sola volta, che contenga plastica e che sia pre-inumidito rientra nel campo di applicazione di questa direttiva.

I chiarimenti sulle categorie interessate saranno forniti attraverso vari esempi dalle prossime linee guida della Commissione sulla direttiva SUP (art. 12 della direttiva).

L’effetto principale della direttiva UE n. 2019/904 sulle salviette umidificate: Requisiti di marcatura

Le salviette umidificate sono interessate da tre diversi articoli della Direttiva, di cui il più significativo per il suo futuro impatto sui prodotti cosmetici è l’articolo 7, che recita:

Gli Stati membri garantiscono che ogni prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato immesso sul mercato rechi un marchio evidente, chiaramente leggibile e indelebile sull’imballaggio o sul prodotto stesso che informi i consumatori di quanto segue:

(a) le opzioni appropriate di gestione dei rifiuti per il prodotto o i mezzi di smaltimento dei rifiuti da evitare per quel prodotto, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e

(b) la presenza di plastica nel prodotto e il conseguente impatto negativo sull’ambiente del littering o di altri mezzi inappropriati di smaltimento dei rifiuti del prodotto.

La marcatura non è richiesta per gli imballaggi con una superficie inferiore a 10 cm2.

Pertanto, si può facilmente comprendere che la principale conseguenza di questa direttiva riguarderà i requisiti di marcatura ed etichettatura che segnalano la presenza di plastica e come gestire il corretto smaltimento dei prodotti, evidenziando anche gli effetti dannosi se il materiale non viene smaltito correttamente.

Come visualizzare questo marchio? Regole armonizzate stabilite dal Regolamento (UE) n. 2020/2151 della Commissione

A questo proposito, il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 fornisce dettagli sulle specifiche di marcatura armonizzate – come posizione, dimensioni e design – da utilizzare sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/904, comprese le salviette umidificate.

Il presente regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, si applica a partire dal 3 luglio 2021. Tuttavia, è prevista una deroga: la marcatura delle confezioni di salviette umidificate immesse sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta mediante adesivi.

Il marchio stampato da apporre sulle confezioni di salviette umidificate è il seguente:

Il testo informativo del marchio deve essere scritto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui il prodotto di plastica monouso è immesso sul mercato.

Tutte le specifiche, come la posizione, le dimensioni e i colori di questo marchio, sono riportate nell’Allegato I di questo articolo.

Altri effetti della direttiva

Gli altri due articoli da considerare sono l’art. 8(3) e l’art. 10. Questi aspetti sono interconnessi e il loro effetto si ripercuoterà direttamente sui produttori di salviette e di altri prodotti. Gli Stati membri garantiranno inoltre che i produttori di questo tipo di prodotti in plastica monouso coprano diversi tipi di costi:

  • misure di sensibilizzazione (di cui all’art. 10);
  • pulizia, trasporto e trattamento dei rifiuti;
  • raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva CE n. 2008/98

Queste misure sono note come Responsabilità estesa del produttore.

L’art. 5 potrebbe avere un impatto anche sui prodotti cosmetici. 5 potrebbe avere un impatto anche sui prodotti cosmetici. L’articolo stabilisce che per alcuni prodotti di plastica monouso (nota: le salviette non rientrano in questo articolo) gli Stati membri devono vietarne l’immissione sul mercato; inoltre, esiste una categoria generale di prodotti in plastica oxo-degradabile che sono vietati. Se i prodotti sono realizzati in plastica oxo-degradabile, dovranno essere evitati in futuro poiché si applica questo articolo.

Per chiarezza, la definizione di plastica oxo-degradabile contenuta nella Direttiva significa:

“materiali plastici che includono additivi che, attraverso l’ossidazione, portano alla frammentazione del materiale plastico in microframmenti o alla decomposizione chimica”. Tuttavia, questo dovrebbe avere poche o nessuna ripercussione sulle aziende cosmetiche, dal momento che i prodotti realizzati in plastica oxo-degradabile sono per lo più borse della spesa, involucri di plastica o altri tipi di imballaggi.

Conclusione

Di conseguenza, BIORIUS avverte che i marchi di cosmetici saranno interessati dalla Direttiva (UE) 2019/904:

  • se vendono prodotti di plastica monouso come le salviette umidificate, per le quali si applicano alcuni requisiti di marcatura ed etichettatura stabiliti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione. Questo marchio sarà esposto a partire dal 3 luglio 2021;
  • o se vendono prodotti monouso in plastica oxo-degradabile che saranno vietati.

Davide Musardo
Davide Musardo

Safety Assessor & Regulatory Expert

Allegato I: Specifiche di marcatura armonizzate per le salviette umidificate

Di seguito riportiamo il testo completo dell’Allegato II del Regolamento 2020/2151 della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, che riguarda le regole e le specifiche per la marcatura delle salviette umidificate:

1 – Le confezioni di salviette umidificate (cioè salviette preumidificate per l’igiene personale e domestica), con una superficie di 10 cm2 o più, devono riportare la seguente dicitura stampata:

Nota: la linea nera che delimita il marchio non ne fa parte. Il suo unico scopo è quello di mostrare la sottile linea bianca che delimita il marchio rispetto alla pagina bianca.

In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura delle confezioni di salviette umidificate immesse sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta mediante adesivi.

2 – La marcatura deve essere conforme ai requisiti stabiliti in questo punto.

(a) Posizione della marcatura

La marcatura deve essere posizionata orizzontalmente sulla parte frontale esterna o sulla superficie superiore, a seconda di quale sia più chiaramente visibile, dell’imballaggio.

Se la marcatura delle dimensioni minime non può essere posizionata interamente sulla superficie esterna anteriore o superiore dell’imballaggio, può essere collocata in parte su due lati dell’imballaggio, cioè sopra e davanti, o davanti e di lato, a seconda di quale sia più chiaramente visibile.

Nel caso in cui non sia possibile posizionare il marchio in orizzontale a causa della forma o delle dimensioni dell’imballaggio, è possibile ruotarlo di 90° e posizionarlo in verticale.

Le caselle della marcatura non devono essere separate.

Quando si apre l’imballaggio secondo le istruzioni, il marchio non deve essere strappato o reso illeggibile.

(b) Dimensione della marcatura

La marcatura sarà composta da due riquadri rossi e blu di uguali dimensioni, posti l’uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente il testo informativo “PLASTICA NEL PRODOTTO” posto sotto i due riquadri di uguali dimensioni. Il rapporto tra l’altezza e la lunghezza del contrassegno deve essere di 1:2.

Se l’area della superficie esterna anteriore o superiore dell’imballaggio su cui viene apposta la marcatura è inferiore a 65 cm2, la dimensione minima della marcatura deve essere di 1,4 cm per 2,8 cm (3,92 cm2). In tutti gli altri casi, la marcatura deve coprire almeno il 6% della superficie su cui è posta. La dimensione massima richiesta della marcatura sarà di 3 cm per 6 cm (18 cm2).

(c) Progettazione della marcatura

Il disegno del marchio dovrà essere riprodotto senza aggiungere effetti, aggiustare i colori, ritoccare o estendere lo sfondo. La marcatura deve essere riprodotta con una risoluzione minima di 300 punti per pollice quando viene stampata in dimensioni reali. La marcatura deve essere delimitata da una sottile linea bianca.

Il testo informativo “PLASTICA NEL PRODOTTO” deve essere scritto in maiuscolo e in carattere Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri deve essere compresa tra un minimo di 5 pt e un massimo di 14 pt.

Se il testo informativo è tradotto in un’altra o più lingue ufficiali degli Stati membri, il testo informativo tradotto deve essere collocato immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro rettangolare nero sotto la prima lingua e deve essere in entrambi i casi chiaramente visibile. In casi eccezionali, a causa di vincoli di spazio sulla superficie esterna anteriore o superiore dell’imballaggio, il testo informativo tradotto in un’altra o più lingue ufficiali degli Stati membri può essere collocato in un altro punto dell’imballaggio, il più vicino possibile alla marcatura e dove sia chiaramente visibile. Il testo informativo tradotto deve essere in maiuscolo e in carattere Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri deve essere compresa tra un minimo di 5 pt e un massimo di 14 pt. Nel caso in cui il testo informativo in altre lingue sia collocato nel riquadro nero rettangolare, sono possibili deroghe alle dimensioni massime richieste per la marcatura. Devono essere utilizzati i colori con i seguenti codici: – Bianco: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0 – Nero: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100 – Rosso: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0 – Blu: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0.

Allegato II: Specificità nazionali relative alle salviette

  • Francia: in seguito alla pubblicazione della direttiva, un gruppo di associazioni di cosmetici e di cura della persona in Francia ha pubblicato una raccomandazione di buone pratiche per armonizzare l’etichettatura delle salviette umidificate. Ad esempio, si raccomanda di non immettere sul mercato salviette che affermano di poter essere gettate nel water, perché per loro natura solo la carta igienica può essere gettata nel water; è consigliabile apporre sulla confezione il pittogramma “non gettare nel water”. Il termine biodegradabile può essere utilizzato solo se le salviette presentano caratteristiche specifiche: un grado di decomposizione che viene valutato in base al tempo necessario per la degradazione; le salviette devono essere conformi alla norma EN 13432 (2000) o a test equivalenti: Test OCSE: Biodegradabilità facile 301 A, test di rimozione del DOC; 301 B, test di evoluzione della CO2; 301 F, Respirometria manometrica.
  • REGNO UNITO: La CTPA, l’Associazione dei Cosmetici, della Toeletta e della Profumeria, ha pubblicato una guida per le indicazioni ambientali, comprese le salviette. L’indicazione “lavabile” può essere utilizzata solo per le salviette appositamente studiate per questo scopo; in tutti gli altri casi deve essere evitata e le salviette devono essere gettate correttamente. Queste informazioni devono essere rese chiare ai consumatori.

Allegato III: Alcune note aggiuntive

  • Qualora la direttiva sia in conflitto con la direttiva 94/62/CE (direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) o con la direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti dell’UE), prevale la direttiva sulla plastica monouso.
  • Come accennato in precedenza, gli esempi di categorie di salviette umidificate coperte dalla Direttiva (UE) 2019/904 saranno forniti dalle prossime Linee Guida della Commissione, con indicazioni sull’inclusione o l’esclusione di determinati prodotti dal campo di applicazione della Direttiva SUP. Si prevede che le maschere per il viso e le salviette per il trucco rientrino in questa direttiva.
  • Poiché l’attuale definizione di “plastica” riportata nella Direttiva non fornisce confini specifici e potrebbe coprire anche materiali come la viscosa e il lyocell, si attendono chiarimenti anche su questo punto attraverso le Linee Guida della Commissione Europea.

Riferimenti

Chiarimento della definizione di plastica per l’assorbimento delle fibre di cellulosa nella bioeconomia europea. Documento congiunto di AISE, CEPI, CIRFS, EDANA, EURATEX, aprile 2020.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, del 17 dicembre 2020, recante norme sulle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’impatto ambientale di determinati prodotti di plastica.

CTPA Environmental & Green Claims, luglio 2020.

Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Lingettes Imprégnées – Recommandation de Bonnes Pratiques – Documento congiunto di AFISE, COSMED, FCD, FEBEA, FMB, giugno 2019.

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