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L’Italia pubblica un nuovo decreto che stabilisce le sanzioni in relazione al regolamento sui cosmetici

L’Italia ha pubblicato un nuovo decreto che stabilisce sanzioni dettagliate in relazione al Regolamento UE sui cosmetici (Decreto Legislativo 4 dicembre 2015, n. 204). Infatti, come stabilito dall’articolo 37 del Regolamento UE sui cosmetici, la definizione delle sanzioni in caso di non conformità è un obbligo degli Stati membri dell’UE. Questo testo legislativo sarà pienamente applicabile dal 1° giugno 2016.

Violazione del regolamento sui cosmeticiPena detentivaPena pecuniaria
Articolo 3
(mancata immissione sul mercato di un prodotto sicuro)
Da 1 anno a 5 anniFino a 1.000€
Articolo 5
(mancato rispetto generale degli obblighi della Persona Responsabile)
Da 10.000 a 25.000€
Articolo 6
(mancato rispetto degli obblighi del distributore)
Da 3.000 a 30.000€
Articolo 7
(mancata osservanza degli obblighi della Persona Responsabile
conoscere i distributori a cui viene fornito il prodotto cosmetico)
Da 10.000 a 25.000€
Articolo 8
(mancata osservanza delle GMP)
Da 1.000 a 6.000€
Articoli 10 e 11
(mancata emissione di un CPSR/PIF di buona qualità)
Da 10.000 a 100.000€
Articolo 13
(mancata notifica corretta di un prodotto su CPNP)
Da 1.000 a 6.000€
Articolo 14
(mancato rispetto dell’allegato II)
Da 6 mesi a 2 anniDa 2.000 a 15.000€
Articolo 14
(mancato rispetto degli allegati III, IV, V e VI)
Da 1 mese a 1 annoDa 500 a 5.000€
Articolo 15
(utilizzo di un CMR non autorizzato)
Da 6 mesi a 2 anniDa 2.000 a 15.000€
Articolo 16
(mancata notifica dei nanomateriali che devono essere)
Da 1.000 a 6.000€
Articolo 18
(mancata applicazione del divieto di sperimentazione animale al prodotto finito)
Da 1 mese a 1 annoDa 500 a 5.000€
Articolo 18
(mancata applicazione del divieto di sperimentazione animale sugli ingredienti)
Da 1 mese a 6 mesiDa 500 a 5.000€
Articolo 19
(mancato rispetto dei requisiti dell’etichetta)
Da 500 a 4.000€
Articolo 20
(mancato rispetto dei requisiti sulle richieste di risarcimento)
Da 500 a 5.000€
Articolo 21
(mancata comunicazione di informazioni pubblicamente disponibili)
Da 1.000 a 6.000€
Articolo 23
(mancata comunicazione di un grave effetto indesiderato)
Da 500 a 5.000€
Articolo 24
(mancata comunicazione di informazioni su una sostanza alle Autorità)
Da 500 a 5.000€
Articoli 25 e 26
(la mancata adozione da parte della Persona Responsabile e/o del distributore di
le azioni correttive appropriate nel caso in cui venga identificato un problema di conformità)
Da 10.000 a 25.000€

Alcune disposizioni di questo decreto sono relativamente simili a quelle già attuate in altri Stati membri dell’UE, mentre altre differiscono in modo significativo. Per offrire un elemento di confronto, il Regno Unito ha stabilito le seguenti sanzioni in relazione al Regolamento UE sui cosmetici:

Violazione del regolamento sui cosmeticiPena detentivaPena pecuniaria
Articoli 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 20 e 23
(come descritto in precedenza) in caso di condanna sommaria
Massimo 3 mesiMassimo 5.000 sterline
Articoli 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 20 e 23
(come descritto sopra) in caso di condanna per imputazione.
Massimo 12
mesi
Massimo 20.000 sterline
Articoli 11, 13, 16, 21 e 24
(come descritto in precedenza) in caso di condanna sommaria
Massimo 3 mesiMassimo 5.000 sterline
Articoli 25 e 26
(come descritto in precedenza) in caso di condanna sommaria
Massimo 3 mesiMassimo 5.000 sterline
Articoli 25 e 26
(come descritto sopra) in caso di condanna per imputazione.
Massimo 12
mesi
Massimo 20.000 sterline

Inoltre, il reato di:

  • ostacolare intenzionalmente qualsiasi persona che agisca per l’esecuzione o l’applicazione del Regolamento UE sui cosmetici;
  • senza una ragionevole causa, di non fornire a tale persona l’assistenza o le informazioni che essa può ragionevolmente richiedere per tali scopi;
  • fornire consapevolmente o incautamente a tali persone informazioni sapendo che sono false o fuorvianti in un particolare sostanziale; oppure
  • non produrre un documento o una registrazione a tale persona quando gli viene richiesto.
    in caso di condanna sommaria, comporta una multa non superiore al livello 5 della scala standard (5.000 sterline).


In sintesi, le disposizioni nazionali possono differire significativamente da un paese all’altro quando si tratta di sanzioni. Tuttavia, la maggior parte di essi è molto dissuasiva ed è fondamentale essere il più cauti possibile quando si notifica un prodotto cosmetico in Europa.

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