Il climbazolo (CAS 38083-17-9) è un conservante regolamentato dal Regolamento europeo sui cosmetici (EC
N. 1223/2009) e riportata alla voce 32 dell’Allegato V. Finora questa sostanza poteva essere utilizzata come conservante solo a una concentrazione massima dello 0,5%.
Il climbazolo presenta anche interessanti proprietà antiforfora e l’industria ha presentato un dossier di sicurezza all’SCCS per far aggiungere questa funzione al regolamento sui cosmetici. Il CSSC ha pubblicato un parere scientifico che è stato seguito dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell’UE.
Il regolamento UE n. 2019/698 è stato pubblicato e conferma l’uso del Climbazolo come ingrediente antiforfora negli shampoo a risciacquo al 2% massimo. Quando viene utilizzato come ingrediente antiforfora, lo scopo deve essere evidente dalla presentazione del prodotto (ad esempio “Antiforfora”).
ingrediente: climbazole” aggiunto all’etichetta del prodotto o “Climbazole (antiforfora)” nell’elenco degli ingredienti).
Inoltre, l’uso del Climbazolo in tutti i tipi di prodotti allo 0,5% massimo è stato riconsiderato alla luce dei nuovi dati sulla sicurezza e la restrizione è stata modificata come segue:
- Lozioni per capelli: massimo 0,2%.
- Creme per il viso: massimo 0,2%.
- Prodotti per la cura dei piedi: massimo 0,2%.
- Shampoo a risciacquo: massimo 0,5%.
- Altri usi: vietati
La Commissione Europea ha concesso periodi di transizione per l’adeguamento tecnico dei prodotti non conformi alle nuove restrizioni relative all’uso del Climbazolo come conservante:
- A partire dal 27 novembre 2019, i prodotti contenenti Climbazolo e non conformi ai nuovi requisiti sopra elencati non potranno essere immessi sul mercato dell’Unione.
- A partire dal 27 febbraio 2020, i prodotti contenenti Climbazolo e non conformi ai nuovi requisiti sopra elencati non potranno essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione.
Nel contesto dei cosmetici non prodotti nell’UE, “immessi sul mercato” significa “importati” e notificati sul CPNP. I prodotti debitamente notificati sul CPNP ed entrati nel territorio dell’UE prima della scadenza del 27 novembre 2019 possono essere venduti fino al 27 febbraio 2020.
Tuttavia, i prodotti che non sono stati sdoganati dall’UE entro il 27 novembre 2019 non potranno più essere venduti.