Discover how the 2019 Omnibus Regulation impacts cosmetics, including new restrictions on Salicylic Acid and updates on prohibited substances.

Ulteriori regolazioni del Climbazolo

Il climbazolo (CAS 38083-17-9) è un conservante regolamentato dal Regolamento europeo sui cosmetici (EC
N. 1223/2009) e riportata alla voce 32 dell’Allegato V. Finora questa sostanza poteva essere utilizzata come conservante solo a una concentrazione massima dello 0,5%.

Il climbazolo presenta anche interessanti proprietà antiforfora e l’industria ha presentato un dossier di sicurezza all’SCCS per far aggiungere questa funzione al regolamento sui cosmetici. Il CSSC ha pubblicato un parere scientifico che è stato seguito dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell’UE.

Il regolamento UE n. 2019/698 è stato pubblicato e conferma l’uso del Climbazolo come ingrediente antiforfora negli shampoo a risciacquo al 2% massimo. Quando viene utilizzato come ingrediente antiforfora, lo scopo deve essere evidente dalla presentazione del prodotto (ad esempio “Antiforfora”).
ingrediente: climbazole” aggiunto all’etichetta del prodotto o “Climbazole (antiforfora)” nell’elenco degli ingredienti).

Inoltre, l’uso del Climbazolo in tutti i tipi di prodotti allo 0,5% massimo è stato riconsiderato alla luce dei nuovi dati sulla sicurezza e la restrizione è stata modificata come segue:

  • Lozioni per capelli: massimo 0,2%.
  • Creme per il viso: massimo 0,2%.
  • Prodotti per la cura dei piedi: massimo 0,2%.
  • Shampoo a risciacquo: massimo 0,5%.
  • Altri usi: vietati

La Commissione Europea ha concesso periodi di transizione per l’adeguamento tecnico dei prodotti non conformi alle nuove restrizioni relative all’uso del Climbazolo come conservante:

  • A partire dal 27 novembre 2019, i prodotti contenenti Climbazolo e non conformi ai nuovi requisiti sopra elencati non potranno essere immessi sul mercato dell’Unione.
  • A partire dal 27 febbraio 2020, i prodotti contenenti Climbazolo e non conformi ai nuovi requisiti sopra elencati non potranno essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

Nel contesto dei cosmetici non prodotti nell’UE, “immessi sul mercato” significa “importati” e notificati sul CPNP. I prodotti debitamente notificati sul CPNP ed entrati nel territorio dell’UE prima della scadenza del 27 novembre 2019 possono essere venduti fino al 27 febbraio 2020.

Tuttavia, i prodotti che non sono stati sdoganati dall’UE entro il 27 novembre 2019 non potranno più essere venduti.

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