Qualche consiglio per non correre nessun rischio e rispettare il regolamento europeo
Quante volte siamo stati attratti da una bella pubblicità che alla fine ci ha convinto a comprare un prodotto cosmetico? E quante è stato il marketing a scegliere per noi? Quanto spesso sono state le immagini poste nell’etichetta o le dichiarazioni di un cosmetico che ci hanno indotti/e in tentazione?
Probabilmente, la risposta sarà “molte”
Con questo articolo vorrei entrare più nel dettaglio su quanto la comunicazione commerciale di un prodotto cosmetico sia importante per la scelta del consumatore, su quanto quest’ultima sia regolata dai vari regolamenti e soprattutto quanto sia di grande interesse per gli enti preposti al controllo.
INGANNEVOLEZZA NELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE: Le dichiarazioni di un cosmetico
Il primo messaggio pubblicitario “contestato” dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, risale al 1969, il quale, attraverso una pronuncia del Giurì, ritenne ingannevole un prodotto antirughe che “prometteva l’eliminazione delle rughe in 20 giorni”.
Magia? Sogno? Speranza? No, si tratta appunto di ingannevolezza.
Per “prodotto cosmetico”, nel REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009, si intende: “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”.
Il cosmetico, dunque, può “modificare l’aspetto” delle “superfici esterne del corpo umano” ma in nessun caso può cambiarle completamente. Quindi caro/a lettore/lettrice, un prodotto cosmetico non potrà mai farvi sparire le rughe, ma semplicemente renderle meno evidenti, più levigate ed idratate, potrà perfino farci sembrare più belli/e.
CRITERI COMUNI E REGOLAMENTO (UE) N. 655/2013
Secondo l’allegato I “Criteri Comuni” del REGOLAMENTO (UE) N. 655/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2013 che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici, le dichiarazioni di un cosmetico devono rispettare i seguenti requisiti:
- Conformità alle norme
- Veridicità
- Supporto probatorio
- Onestà
- Correttezza
- Decisioni informate
Vediamo insieme alcuni esempi esplicativi.
Veridicità e Supporto probatorio
Quando nell’etichetta di un cosmetico è ben visibile l’immagine di una bella bella pianta di aloe, secondo il “Criterio Comune” n. 2 “Veridicità”, “se si dichiara che un prodotto contiene uno specifico ingrediente, tale ingrediente deve essere effettivamente presente”. E, se nella stessa etichetta, c’è pure, per esempio, un claim che dice che l’aloe è presente al 50%, per favorire l’idratazione della pelle, allora, secondo il “Criterio Comune” n. 3 “Supporto probatorio”, “una dichiarazioni di un cosmetico che estrapola (esplicitamente o implicitamente) le proprietà di un ingrediente attribuendole al prodotto finito deve essere corroborata da prove adeguate e verificabili, che dimostrino ad esempio la presenza dell’ingrediente a una concentrazione efficace”.
Conformità alle norme
Vorrei anche sottolineare il “Criterio Comune” n. 1 “Conformità alle norme”, il quale ci comunica che “non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l’impressione che un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge”. Ciò sta a significare che non possiamo dichiarare che un prodotto è “sicuro” poiché al Capo III “SICUREZZA, RESPONSABILITÀ, LIBERA CIRCOLAZIONE” del REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, l’Articolo 3 “Sicurezza” ci conferma che “i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili”. Si tratta dunque di rispettare semplicemente la legge.
Decisioni informate
Ultimo ma non per importanza, secondo il “Criterio Comune” n. 6 “Decisioni informate”, “i messaggi commerciali devono tener conto della capacità di comprensione dei messaggi da parte del pubblico destinatario (popolazione degli Stati membri interessati o segmenti della popolazione, per esempio utilizzatori finali di età e sesso diversi). I messaggi commerciali devono essere chiari, precisi, pertinenti e comprensibili al pubblico destinatario”.
Ecco perché è molto importante, a volte obbligatorio come in Italia ed in Francia, tradurre le etichette nella lingua del paese in cui commercializzate i vostri prodotti cosmetici.
A tal proposito, vorrei inoltre sottolineare che le certificazioni cosmetiche proposte da Biorius possono facilmente sostenere le dichiarazioni, quali “Vegano”, “Naturale”, “Biologico”, “Rispettoso della barriera corallina”, “Senza Soia”, “Senza Glutine”, “Senza OGM” e “Clean Beauty”, ecco il link al nostro sito web per maggiori informazioni.
CONCLUSIONE
I servizi offerti da Biorius si attengono fortemente ai sopracitati regolamenti, offrendo allo stesso modo un servizio personalizzato che tiene conto delle necessità specifiche del marchio cosmetico. È importante, infatti, prendere in considerazione molti fattori nella comunicazione commerciale, oltre alle regole vigenti, che potrebbero eventualmente influenzare, negativamente o positivamente, la percezione del consumatore finale.
Biorius può controllare le vostre etichette e claims ed aiutarvi a fare in modo che rispettino i vari regolamenti. Grazie al nostro team di esperti non correrete nessun rischio!