etichetta ambientale

Informazioni sull’etichetta ambientale

La nostra casa brucia e, dopo un’estate da record, il cambiamento climatico è al centro delle preoccupazioni. Per far fronte ai cambiamenti climatici, le politiche europee e nazionali si stanno evolvendo, diventando più severe e introducendo nuovi requisiti, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sull’etichetta ambientale e gli obblighi di riciclaggio.

Il quadro normativo dell’Unione Europea è ampio e comprende: la direttiva sui rifiuti, la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 94/62/CE, la decisione 97/129/CE e le leggi nazionali.

Contesto UE: una direttiva, diverse implementazioni

Nel 1994 in Unione Europea è stata attuata la direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

I motivi principali erano la gestione delle crescenti quantità di rifiuti di imballaggio, che generano continuamente problemi ambientali, e la facilitazione del funzionamento del mercato interno, poiché ogni Stato membro dell’UE aveva precedentemente adottato norme diverse in materia.

Da allora, l’UE ha modificato più volte le proprie leggi sugli imballaggi. Queste revisioni hanno incluso: misure per i sacchetti di plastica, obblighi aggiuntivi di prevenzione e riutilizzo dei rifiuti per i membri dell’UE e schemi di “Responsabilità estesa del produttore”, in inglese “Extended producer responsibility” (EPR).

EPR o Responsabilità estesa del produttore… Che cos’è precisamente

Apparsa all’inizio degli anni ’80 in alcuni Stati membri, la “Responsabilità estesa del produttore” (EPR) è un approccio di politica ambientale in cui la responsabilità del produttore (fabbricanti e importatori) di un prodotto è estesa alla fase post-consumo del ciclo di vita del prodotto.

Da allora, questo approccio si è costantemente diffuso nell’UE e anche all’estero. Queste regole sono trasversali e riguardano tutti i tipi di imballaggi, elettronici, alimentari ma anche cosmetici. In pratica, l’EPR implica che i produttori si assumano la responsabilità di raccogliere o ritirare i prodotti usati e di selezionarli e trattarli per il loro eventuale riciclaggio. Tale responsabilità può essere finanziaria o organizzativa. L’EPR deve essere considerato un importante strumento a sostegno dell’implementazione della Gerarchia Europea dei Rifiuti, e quindi per l’aumento, in via prioritaria, della prevenzione, del riutilizzo e del riciclaggio.

Insieme ad altri strumenti economici chiave, l’EPR può incoraggiare un cambiamento di comportamento di tutti gli attori coinvolti nella catena del valore del prodotto: produttori, rivenditori, consumatori-cittadini, autorità locali, operatori pubblici e privati della gestione dei rifiuti, riciclatori e attori dell’economia sociale.

2024: Scadenza per gli Stati membri dell’UE

L’ultima modifica alla direttiva 94/62/CE prevede misure aggiornate per:

  • Prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio;
  • Promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio, invece del loro smaltimento finale.

Tra altre regole, entro la fine del 2024, i Paesi dell’UE dovranno garantire l’introduzione di schemi di “Responsabilità del produttore” (politica EPR) per tutti gli imballaggi. Trattandosi di una direttiva, ogni Paese l’ha recepita in modo diverso ed adattata alla propria legislazione nazionale. Pertanto, l’applicazione di questa direttiva può essere molto diversa in ogni Paese, da quasi nessun obbligo a requisiti molto prescrittivi.

Ad oggi, però, solo Francia, Germania e Italia hanno reso obbligatorio per i marketplace controllare che i venditori siano conformi all’EPR. Le sanzioni per la mancata conformità sono più severe negli ultimi anni.

Di seguito riportiamo gli esempi di Francia e Germania.

Germania: la legge “Verpackungsgesetz”

Ecco una panoramica dei recenti emendamenti/aggiornamenti alla legge “Verpackungsgesetz“:

  • Dal 1° luglio 2022 tutti i tipi di imballaggio dovranno essere registrati per il mercato tedesco. Ciò significa che ogni produttore che immette per la prima volta un prodotto sul mercato tedesco dovrà registrarsi sul sito web “Lucid Packaging”, la piattaforma online del Zentrale Stelle Verpackungsregister. Il produttore dovrà fornire dettagli sui tipi di imballaggio e sui nominativi dei vari marchi. Per i produttori già registrati in precedenza, è possibile aggiungere ulteriori dettagli alla registrazione esistente.
  • I marketpalace online sono tenuti a verificare se i loro partner commerciali, i quali immettono sul mercato tedesco imballaggi riempiti di merci, sono registrati al registro degli imballaggi “Lucid”. Il Zentrale Stelle Verpackungsregister (Registro degli imballaggi dell’Agenzia centrale) fornisce un estratto del registro digitale utile a questo scopo.

Francia: la legge “Agec”

Tra le molteplici misure, ecco le azioni principali che avranno un impatto sull’etichettatura dei prodotti cosmetici:

  • Obbligo di esporre le istruzioni per la differenziazione Info-Tri dal 1° gennaio 2022, indipendentemente dal fatto che l’imballaggio sia riciclabile o meno. Gli imballaggi domestici devono riportare l’Info-Tri, ossia il logo Triman e le istruzioni di differenziazione per informare il consumatore su come differenziare l’imballaggio in modo corretto. L’Info-Tri è ora il marchio standard, facilmente riconoscibile dai consumatori. L’Info-Tri non è legato alla riciclabilità dell’imballaggio ed è necessario seguire le regole specifiche di etichettatura come indicato nella guida preparata dall’organizzazione ecologica CITEO.

Per quanto riguarda le scadenze:

I produttori avevano tempo fino al 9 settembre 2022 per apporre l’etichetta su tutti gli imballaggi domestici. Esiste la possibilità di commercializzare prodotti senza l’Info-Tri dopo il 9 marzo 2023 se gli imballaggi sono stati fabbricati prima del 9 settembre 2022 e venduti al commerciante/subappaltatore prima del 9 marzo 2023 (riempiti o meno). A titolo di esempio, ecco l’importo della sanzione per inadempienza: 3.000 € per una persona fisica, 15.000 € per una persona giuridica.

  • Rimozione di qualsiasi altro segno che possa confondere i consumatori in merito alle regole di selezione a partire dal 1° gennaio 2022. L’articolo 62 della legge AGEC prevede l’imposizione di una sanzione pecuniaria per qualsiasi marchio o segno che possa confondere i consumatori in merito alle regole di differenziazione o alla quantità di rifiuti del prodotto.

Il 24 dicembre 2020 è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale (Arrêté du 30 novembre 2020) sui segni e i contrassegni che possono generare confusione sulle regole di differenziazione, che stabilisce che qualsiasi segno che rappresenti 2 o più frecce arrotolate in un cerchio è confondibile, ad eccezione di:

  1. Il logo Triman;
  2. I loghi associati al marchio del prodotto o all’azienda distributrice;
  3. I segni regolamentati dagli Stati membri che informano il consumatore che il prodotto è riciclabile o reca istruzioni per la differenziazione.

Il Punto Verde è quindi interessato da questa disposizione nazionale. Tuttavia, la sanzione pecuniaria è stata sospesa e al momento non è prevista una data per il rinvio di questa sanzione sul Punto Verde. Una decisione definitiva in merito è attesa nel corso del 2022.

Come Biorius vi può aiutare?

BIORIUS offre a chi lo richiede il suo nuovo servizio che fornisce informazioni sulla “Responsabilità estesa del produttore” (EPR) e sui nuovi obblighi di etichettatura, applicabili se si producono o importano imballaggi in mercati specifici (come Francia o Germania, ad esempio).

Il cliente può scegliere tra tutti gli Stati membri dell’UE, oltre a Regno Unito, Svizzera e Norvegia. Possiamo anche consigliarvi i Paesi in cui la normativa richiede un’etichettatura specifica e/o l’introduzione di nuovi requisiti.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni sulla nostra assistenza in materia di obblighi di riciclaggio.

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