Applicazione dell’etichettatura ambientale italiana ai prodotti cosmetici

Il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116 – in vigore dal 26 settembre 2020 – ha reso obbligatoria l'”etichettatura ambientale” su tutti gli imballaggi in Italia, compresi i cosmetici. L’obiettivo è quello di prevenire e ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente, garantendo allo stesso tempo un elevato livello di protezione ambientale. L’applicazione di questa etichettatura per l’anno in corso è stata definitivamente chiarita con la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Milleproroghe 2021”, sospendendo parzialmente alcuni obblighi.

[Update 2022]

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge del25 febbraio 2022, n. 15, che converte il decreto-legge del 30 dicembre 2021 n. 228 (il cosiddetto DL Milleproroghe).

L’art. 11 di questa nuova disposizione ha ulteriormente rinviato gli obblighi di etichettatura ambientale, precedentemente fissati al 30 giugno 2022. 11 di questa nuova disposizione ha ulteriormente posticipato gli obblighi di etichettatura ambientale, precedentemente fissati al 30 giugno 2022. Infatti, prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura a partire dal 31 dicembre 2022, nonché la possibilità di commercializzare le scorte di prodotti già immessi sul mercato o etichettati entro il 1° gennaio 2023.

Inoltre, la disposizione prevede un termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, entro il quale il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) adotterà le linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale tramite un decreto non regolamentare.

Quali sono i requisiti per l’etichettatura ambientale?

Il Decreto Legislativo n°116 ha aggiornato un altro Decreto Legislativo, il n°152 del 3 aprile 2006 sulla regolamentazione ambientale. I requisiti di etichettatura sono descritti dall’art. 219, paragrafo 5. La versione aggiornata di questo articolo è riportata di seguito:

“Tutti gli imballaggi devono essere adeguatamente etichettati secondo le procedure previste dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle decisioni della Commissione Europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero, e il riciclo degli imballaggi e di fornire ai consumatori informazioni corrette sulla destinazione finale degli imballaggi. Ai fini dell’identificazione e della classificazione degli imballaggi, i produttori sono tenuti a indicare anche la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Le implicazioni principali dell’etichettatura ambientale sono due:

  1. Gli imballaggi messi a disposizione dei consumatori devono essere etichettati in modo chiaro e con indicazioni adeguate per lo smaltimento.
  2. I produttori devono indicare la natura del materiale di imballaggio utilizzando il codice alfanumerico previsto dalla decisione 97/129/CE.

La recente conversione in legge del “Decreto milleproroghe” in vigore dal2 marzo 2021 ha parzialmente sospeso l’applicazione dell’art. 219 – in particolare il punto 1 – del Codice Civile. 219 – in particolare il punto 1. – fino al31 dicembre 2021.

Cosa è obbligatorio fare al momento?

Se l’obbligo di esporre le informazioni appropriate per il corretto smaltimento dei rifiuti è stato sospeso per tutto il 2021, la seconda frase (punto 2.) dell’articolo è già obbligatoria. Infatti, i produttori devono riportare sull’imballaggio il codice alfanumerico per identificare il materiale, seguendo il sistema di numerazione e abbreviazione presente nella Decisione 97/129/CE. Riportiamo qui alcuni esempi riferiti alla plastica:

Materiale plasticoCodice alfanumerico
Polietilene tereftalatoPET 1
Polietilene ad alta densitàHDPE 2
Cloruro di polivinilePVC 3
Polietilene a bassa densitàLDPE 4
PolipropilenePP 5
PolistiroloPS 6
Allegato I della decisione 97/129/CE della Commissione

La decisione riporta inoltre il codice di altri materiali, come metalli, carta e vetro.

Cosa sarà obbligatorio?

Dopo il31 dicembre 2021, le informazioni per il corretto smaltimento dell’imballaggio saranno obbligatorie. Questo aspetto non è stato dettagliato dall’art. 219 e dal decreto. 219 e nel decreto, per questo motivo ogni azienda può decidere il modo migliore per fornire questa parte dell’etichettatura.

Alcuni suggerimenti sono stati proposti dall’utile linea guida sviluppata dal CONAI, il consorzio italiano imballaggi, che puoi consultare direttamente cliccando qui. Ad esempio, l’approccio di CONAI è quello di riportare la dicitura “Raccolta di materiale” e invitare il consumatore a verificare le linee guida comunali.

Differenza tra gli imballaggi destinati ai canali B2B e B2C

L’ultima parte della prima frase dell’art. 219: “L’art. 219 non è un’eccezione”. 219: “e di fornire ai consumatori unacorretta informazione sulla destinazione finale degli imballaggi”, come evidenziato dalle linee guida CONAI, ha portato a un’importante considerazione.

Il consumatore o utente è definito dal Codice del Consumo italiano, art. 3, comma 1, come: “Il consumatore”. 3, comma 1, come un: “persona fisica che agisce per scopi estranei a qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta…”. Anche l’art. 218, comma 1, lettera v), del D.Lgs. 152/2006 fa riferimento al consumatore come a “la persona che, al di fuori dell’esercizio di un’attività professionale, acquista o importa imballaggi, articoli o beni confezionati per uso personale”.

Per questo motivo, le informazioni sulla destinazione finale degli imballaggi per il loro corretto smaltimento devono essere riportate solo sugli imballaggi forniti al consumatore finale (B2C), mentre gli imballaggi destinati al commercio B2B, ovvero all’attività professionale, devono essere esclusi da questo obbligo e devono riportare solo il codice alfanumerico per la corretta identificazione del materiale.

Imballaggio per il canale B2BImballaggio per il canale B2C
Informazioni per il corretto smaltimento degli imballaggi per i consumatoriNon è obbligatorioObbligatorio
Codice alfanumerico per l’identificazione del materialeObbligatorioObbligatorio

Chi deve esporre le informazioni sull’etichettatura ambientale?

Come riportato dall’art. 219, i produttori devono indicare il codice alfanumerico sulla confezione. La definizione di produttore è data dall’art. 218 dello stesso decreto: “fornitori di materiali di imballaggio, produttori, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e materiali di imballaggio”.

Tuttavia, lo spirito del Decreto Legislativo n°152 è quello di operare nell’ottica di una “responsabilità congiunta” lungo l’intera catena di fornitura e che tutti gli attori sono potenzialmente responsabili e perseguibili.

Le raccomandazioni di Biorius per i prodotti cosmetici venduti in Italia sono:

  • Verificare se il codice alfanumerico della decisione 97/129/CE per identificare il materiale è già riportato sull’imballaggio. In caso contrario, queste informazioni devono essere visualizzate in quanto obbligatorie dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo, ovvero dal 26 settembre 2020. Questo vale per gli imballaggi dei canali B2B e B2C.
  • Iniziare a pensare a come adattare le etichette e gli imballaggi riportando le informazioni appropriate per il corretto smaltimento degli imballaggi. Questo requisito sarà obbligatorio dopo il 31 dicembre 2021 e si applica agli imballaggi per i canali B2C.

Biorius rimane a tua disposizione per qualsiasi domanda relativa a questo argomento e faremo in modo che tu sia informato sugli ultimi aggiornamenti e su tutti gli sviluppi normativi relativi al Decreto Legislativo del 3 settembre 2020 e ai requisiti di etichettatura ambientale. Per qualsiasi domanda o dubbio, non esitare a contattare il tuo CRM(Customer Relationship Manager) dedicato.

Cordiali saluti,

Davide Musardo

Esperto di regolamentazione

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