EU Cosmetic Regulations

Etichettatura di allergeni di fragranze aggiuntive

Nuovo regolamento UE sull’etichettatura degli allergeni:

Il27 luglio 2023 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1545 che introduce nuove regole per l’etichettatura degli allergeni e 56 nuovi ingredienti da etichettare.

Il presente regolamento introduce diverse modifiche all’allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui cosmetici:

  • I 24 allergeni di fragranza esistenti rimangono validi, anche se per alcuni di essi sono state apportate alcune modifiche minori (principalmente l’aggiunta del numero CAS)
  • I 56 ingredienti aggiuntivi dovranno rispettare le stesse regole di etichettatura dei cosiddetti “allergeni delle fragranze”.
  • Per motivi di coerenza e chiarezza, le sostanze simili sono raggruppate in un’unica voce. Per l’etichettatura dovrebbe essere utilizzato un nome comune di raggruppamento, in modo da essere più facile per i consumatori. Ad esempio, Geranial e Neral saranno etichettati con il nome “Citral”.
  • Per motivi di chiarezza e coerenza, alcune voci esistenti per gli allergeni delle fragranze nell’Allegato III saranno aggiornate per allineare i loro nomi comuni a quelli dell’ultima versione del Glossario degli ingredienti comuni o aggiungendo isomeri, completando e modificando i rispettivi numeri CAS e CE (ad esempio “Estratto di aghi di Pinus Pumila, “Estratto di foglie di ramoscello di Pinus Pumila” e “Olio di foglie di ramoscello di Pinus Pumila” saranno raggruppati sotto il nome “Pinus Pumila”).

Come etichettare gli allergeni?

Gli allergeni elencati nell’allegato I devono essere comunicati se la loro concentrazione supera:

  • 0,001 % (10 ppm) nei prodotti da lasciare inalterati
  • 0,01 % (100 ppm) nei prodotti da risciacquo

Se la sostanza è associata a un nome di raggruppamento, il nome del raggruppamento deve essere indicato in etichetta.

Quando etichettare i nuovi allergeni?

Il Regolamento entrerà in vigore il16 agosto 2023. Sono previsti periodi di transizione per il settore per conformarsi a queste nuove restrizioni, come indicato di seguito:

  • 3 anni per immettere sul mercato dell’UE etichette conformi: scadenza 31 luglio 2026
  • 5 anni per rendere disponibili sul mercato dell’UE etichette conformi: scadenza 31 luglio 2028

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Grazie a Stéphanie Annet per aver scritto questo articolo.

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