A seguito di una richiesta della Commissione Europea (CE), il 10 maggio 2021 il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS) ha pubblicato un parere scientifico sulla soglia per l’avvertenza “contiene formaldeide” nell’Allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009, punto 2 del preambolo per le sostanze che rilasciano formaldeide.
Conclusione della SCC e proposta della Commissione Europea
L’SCCS ha concluso quanto segue:
- Alla luce dei dati forniti e tenendo conto della letteratura scientifica disponibile, il CSSC ritiene che la soglia dello 0,05% per l’etichettatura delle sostanze che rilasciano formaldeide sia adeguata a proteggere i consumatori?
Il CSSC ritiene che l’attuale soglia non protegga a sufficienza i consumatori sensibilizzati alla formaldeide dall’esposizione alla formaldeide libera proveniente dai rilasciatori di formaldeide. - Il CSSC ritiene necessario modificare la soglia dello 0,05% e a quale livello?
Ridurre l’attuale soglia di un fattore 50, cioè allo 0,001% (10 ppm), proteggerà la stragrande maggioranza dei consumatori sensibilizzati alla formaldeide. Questa soglia si applica alla formaldeide libera totale, indipendentemente dal fatto che un prodotto contenga uno o più rilasciatori di formaldeide.
Alla luce di queste conclusioni, il 14 ottobre 2021 la Commissione europea ha pubblicato una bozza di Regolamento della Commissione che modifica il preambolo dell’Allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici. Questo progetto è stato aperto alla consultazione fino al 14 dicembre 2021.
In questa bozza, la Commissione Europea ha proposto:
- La seguente modifica del preambolo del punto 2 dell’Allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009: “Tutti i prodotti finiti contenenti le sostanze elencate nel presente allegato e che rilasciano formaldeide devono essere etichettati con l’avvertenza “rilascia formaldeide” qualora la concentrazione totale di formaldeide rilasciata nel prodotto finito superi lo 0,001 % (10 ppm), indipendentemente dal fatto che il prodotto finito contenga una o più sostanze che rilasciano formaldeide”.
- I termini di presentazione della domanda sono di 24 mesi per l’immissione sul mercato e di 48 mesi per la messa a disposizione sul mercato. Ciò significa che ogni prodotto presente sugli scaffali dovrà essere conforme al regolamento 48 mesi dopo la sua adozione.
Prodotti cosmetici nel campo di applicazione della bozza
Tutti i prodotti cosmetici contenenti conservanti che rilasciano formaldeide possono rientrare nel campo di applicazione della bozza non appena viene superato il valore soglia di 10 ppm di formaldeide.
I conservanti a rilascio di formaldeide elencati nell’Allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sono i seguenti:
Sostanza | Numero CAS | Numero CE |
---|---|---|
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL | 52-51-7 | 200-143-0 |
5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE | 30007-47-7 | 250-001-7 |
BENZILEMIFORME | 14548-60-8 | 238-588-8 |
UREA DIAZOLIDINILE | 78491-02-8 | 278-928-2 |
DIMETIL OSSAZOLIDINA | 51200-87-4 | 257-048-2 |
DMDM IDANTOINA | 6440-58-0 | 229-222-8 |
7-ETILBICICLOOXAZOLIDINA | 7747-35-5 | 231-810-4 |
ESTETIDINA | 141-94-6 | 205-513-5 |
UREA IMIDAZOLIDINILE | 39236-46-9 | 254-372-6 |
METENAMINA | 100-97-0 | 202-905-8 |
IDROSSIMETILGLICINATO DI SODIO | 70161-44-3 | 274-357-8 |
Passo successivo
Per vedere l’articolo completo, contatta il tuo CRM(Customer Relationship Manager) per iscriverti alla nostra newsletter o contattaci.